Si potrebbe affermare che ogni a clausola inserita nel contratto di
locazione che vieti la detenzione di un animale di affezione possa ritenersi
nulla in quanto limitante di una libertà personale garantita. Ne consegue che
non si possa in alcun modo ricondurre tale azione in termini di inadempimento
contrattuale e che qualsivoglia azione risolutoria o di risarcimento in tali
termini debba risultare infondata.
Il contratto di locazione potrà comunque prevedere clausole limitative
(in quanto divieti di natura contrattuale) in tal senso e sarà decisione libera
della parte decidere se sottoscrivere un contratto che preveda clausole di
questo tipo.
Resta fermo che laddove si
verifichino danni all'immobile locato che possano essere ricondotti alla
detenzione dell'animale d'affezione il suo proprietario è tenuto a risponderne
economicamente.
vv. Alessandra Cavalli
Tel. 347/4780520
email: cavalli.alessandra@libero.it
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