Contratto di locazione e animali da compagnia

Si potrebbe affermare che  ogni a clausola inserita nel contratto di locazione che vieti la detenzione di un animale di affezione possa ritenersi nulla in quanto limitante di una libertà personale garantita. Ne consegue che non si possa in alcun modo ricondurre tale azione in termini di inadempimento contrattuale e che qualsivoglia azione risolutoria o di risarcimento in tali termini debba risultare infondata.
Il contratto di locazione  potrà comunque prevedere clausole limitative (in quanto divieti di natura contrattuale) in tal senso e sarà decisione libera della parte decidere se sottoscrivere un contratto che preveda clausole di questo tipo.

Resta fermo che  laddove si verifichino danni all'immobile locato che possano essere ricondotti alla detenzione dell'animale d'affezione il suo proprietario è tenuto a risponderne economicamente.

vv. Alessandra Cavalli
Tel. 347/4780520
email: cavalli.alessandra@libero.it


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