Il 20 novembre
2012 è stata approvata ed introdotta una novità legislativa per quanto riguarda
la detenzione e il possesso di animali da compagnia nelle unità abitative
inserite in contesti condominiali.
Prima di questa
novella la materia era priva di regolamentazione specifica e tale situazione ha
portato al proliferare di regolamenti, iniziative e controversie tra condomini
dagli oggetti più svariati: dai divieti e o preclusioni inerenti la detenzione
di animali a regolamenti ed iniziative
condominiali dal contenuto di incerta legittimità.
In base al
nuovo assetto normativo il divieto di detenere animali domestici negli spazi
comuni o negli appartamenti non può essere contenuto negli ordinari regolamenti
condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti in quanto tali regolamenti non possono
limitare le facoltà facenti parte del diritto di proprietà dei condomini sulle
porzioni di fabbricato ad essi appartenenti individualmente ed in esclusiva.
In sostanza
l'assemblea è priva del potere di limitare l'uso o il godimento delle singole
proprietà dei condomini e pertanto non può vietare la detenzione di un animale.
E' stato così
introdotto un ultimo comma all'art. 1138 c.c.
che prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici” e l'eventuale previsione
regolamentare in contrasto con quanto statuito dalla norma è considerata “deliberazione
contraria alla legge”.
Rimangono pertanto esclusi tutti i
rapporti con gli animali che esulano dalla finalità della compagnia: esempio
allevamento destinato alla vendita, detenzione di animali in qualità di dog
sitter.
Non è inoltre ammissibile un
“abuso” al diritto (legittimo) di detenere animali da compagnia come non
garantire nell'ambiente domestico una situazione di salubrità causando danno
all'altrui diritto di legittimo
godimento degli spazi comuni.
In casi di particolare gravità
(inerenti ad esempio scarsa igiene o malattie) un animale potrà essere
allontanato previa documentazione
probante il fatto prodotta da personale tecnico pubblico o provato o anche il
servizio ASL veterinario di competenza.
Nel caso in cui l'animale provochi
danno a terzi ne risponderà ex. art. 2052
c.c. chi ne aveva la custodia, resterà pertanto estraneo all'illecito il
Condominio che non può vietare la presenza dell'animale nelle abitazioni o il
transito nelle strutture comuni.
Il condominio può esigere
l'utilizzo di guinzaglio e museruola nelle parti comuni ma no può vietarne
l'accesso che sia rispettoso delle normative igienico-sanitarie e del decoro.
In caso di contestazione inerente
norme igienico-sanitarie i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che
l'animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose comuni con
documentazione fotografica o perizie di parte; di contro il proprietario potrà
esibire un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale.
Avv. Alessandra Cavalli
Tel. 347/4780520
mail: cavalli.alessandra@libero.it
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